Responsabilità 231/01
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IL NOSTRO STUDIO SI E' SPECIALIZZATO NELL'APPLICAZIONE DEL MODELLO 231/2001 Visitate anche il nostro sito www.modello231.org Con il decreto il cui titolo è :” Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato introdotto in Italia un regime di responsabilità amministrativa, prevalentemente penale, a carico degli enti per reati commessi a favore degli stessi, da tutti coloro che nell’ente operano quali organi amministrativi, sia di controllo, sia direzionali sia operativi. Rimane in ogni caso la responsabilità per la persona fisica che ha commesso gli atti. Lo scopo della legge è, tra gli altri, quello di responsabilizzare gli enti affinché evitino il verificarsi di reati commessi a proprio favore da parte dei soggetti sopra indicati. Per i trasgressori, e cioè gli enti, sono previste pene e sanzioni severissime, tra cui le più gravi possono essere addirittura misure interdittive, consistenti nella sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di intraprendere o continuare rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, la revoca di finanziamenti, contributi ed agevolazioni, il divieto di reclamizzare e pubblicizzare i beni e i servizi oggetto dell’attività dell’azienda. Adozione del Modello di organizzazione e di gestione, quale esimente della responsabilità amministrativa dell’ente. Le responsabilità via via sempre più estese imposte dalla legge, trovano una mitigazione, prevista dall’art. 6 della stessa legge, purché l’ente sia in grado di dimostrare: 1. di aver adottato ed attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire tutte le forme di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e da tutte le altre disposizioni che si sono succedute; 2. di aver affidato ad un organismo dell’ente avente poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sull’applicazione, il funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del Modello; 3. che le persone che hanno commesso i reati hanno fraudolentemente eluso le disposizioni del Modello; 4. che l’organismo di controllo, indicato al punto2, non abbia omesso o abbia insufficientemente vigilato sull’applicazione del Modello. Il Modello, per essere efficace, deve rispondere ai seguenti requisiti: A. individuare le attività ed i settori in cui esiste la possibilità che vengano commessi i reati e gli illeciti; B. prevedere specifiche regole intese a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati e agli illeciti; C. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati ed illeciti; D. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello; E. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Il Modello può fare parte di codici di comportamento elaborati da associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia. Per gli enti di modeste dimensioni è consentito che il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall’organo dirigente. |