RISCOSSIONE E VERSAMENTI

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F24 telematico obbligatorio dal 1° ottobre 2014: chiarimenti Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 settembre 2014, n. 27/E

Come abbiamo già anticipato nelle precedenti circolari, dal 1° ottobre 2014, i versamenti da modello F24 devono essere effettuati anche dai soggetti senza partita IVA, esclusivamente in via telematica, o direttamente (modalità obbligatoria in caso di delega di versamento “a saldo zero”, per la presenza di compensazioni fiscali) ovvero avvalendosi di intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (compreso home banking). Soltanto i modelli F24 senza compensazione e di importo fino a 1.000 euro possono ancora essere pagati, dai soggetti senza partita IVA, presentando la delega cartacea in banca o in posta (in questo caso il pagamento potrà essere effettuato anche in contanti, senza necessariamente aprire un rapporto di conto corrente).
Con la circolare n. 27/E del 19 settembre 2014 l’Agenzia Entrate ha però fornito alcuni chiarimenti e, in particolare, ha precisato che la presentazione del modello F24 in forma cartacea è sempre ammessa nei seguenti casi particolari:

 

  • F24 precompilati dall’ente impositore (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.);
  • versamenti rateali in corso alla data del 1° ottobre 2014 (e fino al 31 dicembre 2014);
  • utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione

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