Il Decreto “Sblocca Italia” pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Il Decreto “Sblocca Italia” pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 19
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto “Sblocca Italia” recante “misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.
Tra le principali novità fiscali segnaliamo:
- una deduzione IRPEF (20% del prezzo di acquisto – limite massimo 300.000 euro – 8 quote annuali), per gli anni 2014-2017, per i contribuenti che comprano un immobile residenziale e lo concedono in locazione a canone concordato per almeno 8 anni;
- l’esenzione dalle imposte di registro e bollo per la registrazione dell’atto con cui proprietario e inquilino si accordano per la riduzione del canone di un contratto di locazione in essere;
- la riduzione degli oneri edilizi nelle ristrutturazioni.
In particolare, la deduzione IRPEF di cui al punto 1) spetta con riferimento alle spese:
- di acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, cedute dalla stessa impresa costruttrice/ristrutturatrice e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato il predetto intervento;
- per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d’appalto per la costruzione di unità immobiliari su aree edificabili possedute prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
E’ inoltre necessario che l’unità immobiliare sia destinata alla locazione per almeno 8 anni (continuativi) entro 6 mesi dall’acquisto o dall’ultimazione dei lavori.
Approfondimento
La deduzione IRPEF per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale
Il Decreto “Sblocca Italia” (D.L. 12 settembre, 2014 n. 133) prevede una deduzione IRPEF per l’acquisto
di unità immobiliari a destinazione residenziale.
La deduzione dal reddito complessivo, per le persone fisiche non esercenti attività commerciale, è pari al 20% del costo sostenuto, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, e:
- in caso di acquisto:
- effettuato tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017,
- di unità immobiliari a destinazione residenziale,
- di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia,
- cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi;
- in caso di prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
In caso di acquisto la deduzione è il 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, in caso di prestazione di servizi è invece pari al 20% delle spese di costruzione attestate dall’impresa che esegue i lavori.
La deduzione è riconosciuta a condizione che:
- l’unità immobiliare, acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, sia destinata entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni continuativi. La deduzione non viene però meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro 1 anno dalla data di risoluzione del precedente contratto;
- l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del D.M. 2/4/68, n. 1444;
- l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
- il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge n. 431/1998, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 D.P.R. n. 380/2001, ovvero a quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, legge n. 350/2003;
- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese e va ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.
Per le modalità attuative bisognerà comunque attendere uno specifico decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze.