Normativa antiriciclaggio: comunicazione PEC per commercialisti, avvocati e notai

Normativa antiriciclaggio: comunicazione PEC per commercialisti, avvocati e notai

Agenzia Entrate e Guardia di Finanza, Provvedimento 8 agosto 2014, n. 105953; Risoluzione 14 ottobre 2014, n. 88/E; Comunicato Stampa 14 ottobre 2014

Tutti i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio (commercialisti, avvocati, notai, nonché gli intermediari finanziari, i revisori legali e gli altri soggetti di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 231/2007) entro il 31 ottobre 2014 devono aver comunicato all’Agenzia delle Entrate, tramite Entratel o Fisconline, un indirizzo PEC cui l’amministrazione potrà indirizzare le richieste di informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi.


 

Approfondimento

 

Normativa antiriciclaggio: le richieste di informazioni da UCIFI e GdF

Tutti i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio (commercialisti, avvocati, notai, nonché gli intermediari finanziari, i revisori legali e gli altri soggetti di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 231/2007) entro il 31 ottobre 2014 devono aver comunicato all’Agenzia delle Entrate, tramite Entratel o Fisconline, un indirizzo PEC cui l’amministrazione potrà indirizzare le richieste di informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi. Lo prevede il Provvedimento congiunto Agenzia/GDF dell’8 agosto 2014.

Con la Risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia Entrate ha però accolto le istanze pervenute dalle Associazioni di categoria ed ha precisato che “in un’ottica
di semplificazione …, è ragionevole ritenere che l’aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005 possa essere effettuato dall’Agenzia delle entrate, acquisendo direttamente l’indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC”.

Con l’informativa 16 ottobre 2014, n. 20 il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha altresì chiarito che gli studi associati, seppur eventualmente dotati di un proprio
indirizzo PEC (non incluso in INI-PEC), non devono comunicarlo poiché la normativa antiriciclaggio è destinata ai soli professionisti persone fisiche.

Le eventuali richieste da parte dell’Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) o della Guardia di Finanza saranno quindi indirizzate all’indirizzo PEC del rappresentante legale (o altro professionista) dello studio associato.

D’ora in poi, alle richieste eventualmente ricevute tramite PEC, i professionisti dovranno rispondere entro 15 giorni, sempre tramite posta elettronica certificata, con documenti non modificabili in formato PDF, JPG, GIF e TIFF, all’Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Finanziari (UCIFI) o al Reparto Speciale della Guardia di Finanza.

Al ricevimento delle informazioni, l’Agenzia delle Entrate attesterà la validità della risposta tramite PEC. Nel caso in cui la risposta non sia valida o non venga accettata, i professionisti dovranno riprodurre la documentazione entro 5 giorni dal ricevimento del relativo messaggio di non accettazione.

Saranno oggetto di richiesta le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, e le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.

Consigliamo quindi tutti i clienti interessati, per scrupolo, di verificare che il loro indirizzo PEC sia già presente in INI-PEC: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec.